DETRAZIONI FISCALI BENEFICIABILI DAGLI ACQUIRENTI :
Ottime opportunità per chi acquista unità immobiliari interamente ristrutturati.
Andiamo ad approfondire, trattasi dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, comma 3 del TUIR:
- Detrazione per acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati
A CHI SPETTANO?
- a ciascun acquirente nel caso l’intervento di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia abbia riguardato l’intero edificio nel quale è sita l’unità immobiliare ceduta o assegnata;
- purché l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito i predetti interventi;
- in relazione alle unità immobiliari di tipo residenziale;
- a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori.
QUANTO SPETTA?
La detrazione spettante all’acquirente o assegnatario si assume nel 50% del valore dell’intervento eseguito, considerato per legge pari al 25% del prezzo delle unità immobiliari e comunque entro il limite di € 96.000, quale risulta dall’atto pubblico di acquisto o assegnazione
Esempio:
- Abitazione prezzo di€200.000 può beneficiare della detrazione del 50% su €50.000 (25% di € 200.000).
La detrazione IRPEF spettante è pari a €25.000.
- Abitazione al prezzo di € 500.000 può beneficiare della detrazione del 50% su € 96.000 (plafond di spesa massimo), atteso che il 25% di € 500.000 (pari a € 125.000) eccede il limite massimo di spesa di detraibile pari appunto ad € 96.000.
La detrazione IRPEF spettante in questo caso, quindi, è pari a € 48.000 euro.
Inoltre secondo la circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24 (5 1.3), se assieme all’unità immobiliare abitativa si acquisti anche una pertinenza, il limite di spesa di 96.000 euro deve riferirsi non già distintamente, bensì unitariamente ad entrambi gli immobili (abitazione e pertinenza).
Sempre l’Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che anche in relazione alla detrazione qui oggetto di disamina, valgono le considerazioni sopra esposte per l’Ecobonus circa l’esclusione dall’agevolazione della quota di spesa riferibile alle opere di ampliamento dell’immobile. ln conclusione, è bene evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita a “Telefisco’l del 27.10.2020 ha affermato che anche per la detrazione in oggetto può essere oggetto di “sconto sul corrispettivo” ovvero di “cessione della detrazione” (sebbene le norme di riferimento non la annoverino tra le detrazioni cedibili).
ADEMPIMENTI E DOCUMENTI RICHIESTI per fruire dell’agevolazione:
Il contribuente deve essere in possesso:
- dell’atto di acquisto, di assegnazione o del preliminare di vendita registrato, da cui risulti il rispetto dei termini sopra indicati.
- Se questi atti non riportano la data di ultimazione dei lavori o non indicano che si tratta di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, il contribuente dovrà chiedere all’impresa di costruzione o alla cooperativa edilizia una dichiarazione che attesti le condizioni richieste per usufruire dell’agevolazione.
2. Detrazione per acquisto di box auto in relazione al costo di costruzione sostenuto
Trattasi dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR:
A CHI SPETTANO?
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione)
- per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).
La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione
- è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
ADEMPIMENTI E DOCUMENTI RICHIESTI per fruire della detrazione per l’acquisto del box auto:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Ecco i NOSTRI palazzi che usufruiscono delle detrazioni fiscali:
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